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Di: Lavoro&Welfare di lunedì 7 dicembre 2015 15:32

I due strumenti giuridico-finanziari fondamentali a favore delle Imprese : la Locazione operativa e l’ Energy performance contract (EPC)

A cura di Maurizio Merlo 

La prima parte è consultabile qui

La seconda parte è consultabile qui

IL  MERCATO  DELLE  IMPRESE


I due strumenti giuridico-finanziari fondamentali a favore delle Imprese :  la Locazione operativa  e l’ Energy  performance contract  (EPC)

 La locazione operativa

Il primo strumento giuridico-finanziario è la Locazione operativa (noleggio con diritto di riscatto facoltativo) che per esperienza si è rivelato il più funzionale a questo target, nell’ambito degli apparati completi e autonomi (caldaie, cogeneratori, le unità esterne frigorifere, ecc.).

I vantaggi della locazione operativa rispetto al leasing finanziario sono molteplici e interessanti:


  • detenzione, utilizzo e godimento del bene; l’acquisizione della proprietà è meramente facoltativa (1);

  • pagamento di un canone mensile per tutta la durata del contratto (12-60 mesi), eventualmente comprensivo dei servizi di assistenza (estensioni di garanzia, ecc.);

  • piena deducibilità fiscale dei canoni corrisposti nell’anno, indipendentemente dalla durata del contratto;

  • piena deducibilità anche a fini IRAP (a differenza della locazione finanziaria : non esiste la distinzione capitale/ interessi);

  • nessuna segnalazione in Centrale rischi;

  • possibilità di includere anche  servizi (contratti di assistenza, ecc.) che normalmente non vengono accettati con il leasing finanziario. Il leasing operativo (noleggio) è peraltro economicamente più conveniente dell’acquisto con mezzi economici propri, i minori costi finanziari sono verificabili in ogni momento da parte degli imprenditori interessati al prodotto. A tal proposito si evidenzia infatti che l’acquisto con mezzi propri ha un impatto negativo sulla liquidità, sul budget, sulle linee di credito, sui costi di smaltimento e sul trattamento fiscale. Il leasing operativo (noleggio) è peraltro economicamente più conveniente del leasing finanziario che non consente l’aggiunta di apparecchiature durante la durata del contratto finendo con il realizzare una mera dilazione di pagamento, con lo svantaggio finale che alla chiusura del rapporto contrattuale l’utente riscatta apparecchiature ormai obsolete e senza tutti i vantaggi fiscali della locazione operativa.

  • Per comprendere meglio la distinzione tra le due fattispecie è interessante richiamare il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione.


Ad avviso della Suprema Corte, il leasing finanziario viene qualificato come leasing traslativo, i cui canoni non costituiscono soltanto il corrispettivo dell’utilizzazione del bene nel periodo ma incorporano parte del prezzo del bene stesso cosicché l’utilizzatore, avendo pagato interamente il prezzo al termine del rapporto, e' vincolato in termini di convenienza economica all’acquisto del bene.

Per contro, il leasing operativo viene qualificato come leasing di godimento ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo ma sono ragguagliati al valore di utilizzazione del bene, cosicché l’acquisto alla chiusura del rapporto, pur essendo consentito all’utilizzatore in dipendenza del diritto di opzione contrattualmente convenuto, costituisce un fatto meramente eventuale.

Alla fine del noleggio l’utente ha le seguenti opzioni:

  1. fare un nuovo contratto di leasing operativo (noleggio);

  2. restituire le apparecchiature noleggiate e cessare il rapporto;

  3. acquistare le apparecchiature noleggiate. In questo caso il prezzo del riscatto è pattuito al momento del contratto, senza sorprese, con prezzo bloccato e senza costi di operatività, avvenendo il pagamento direttamente al fornitore e non alla Società finanziaria di Leasing;

  4. I canoni di noleggio sono comprensivi anche di parti di ricambio (se il noleggio comprende contratti di assistenza);  di assicurazione All Risk. La pratica viene gestita totalmente via internet per cui non è necessario inviare documentazione, a meno che questa non sia richiesta dalla finanziaria, e i tempi di approvazione sono, in genere, nell'ordine di qualche giorno (max 10 lavorativi). Non essendo una pratica finanziaria ma un noleggio, non ci sono TAN e TAEG ma solo un coefficiente che determina l’importo degli interessi.


 

L’ Energy performance contract  (EPC)

L’Energy  performance  contract  (EPC)  è rivolto a tutti gli ambiti  energetici che richiedano soluzioni impiantistiche non autonome  rispetto alla rete energetica di proprietà del  contraente. Questo secondo strumento  risponde ad una esigenza di implementazione tecnologica o di  nuova installazione di impianto (in ambito : illuminazione,  gestione calore, sistemi di aspirazione per l’industria del legno, motori elettrici, pompe, sistemi vari di consumo energia, ecc.).  L’intervento consiste nella implementazione o nuova installazione, non è previsto intervento sulla rete. La relativa assistenza manutentiva attiene dunque a vizi nascenti dal prodotto medesimo oggetto di contratto (oltre a garanzie sulla qualità e durata del prodotto) e non a cause (guasti, inefficienze) nascenti dalla inadeguatezza  o vetustà della rete.

L’intervento comporta una riduzione significativa dei consumi (mediamente intorno al 30-50 %), consentendo la stipula di contratti della durata di 7-9 anni, che,  a seconda dello stato di obsolescenza degli impianti sui quali si interviene, garantisce un risparmio sui costi di gestione a favore del privato contraente oscillante tra il 10 e il  30 %. La quota rimanente di risparmio energetico va ovviamente  a remunerare, ma all’interno di una logica di sostanziale autofinanziamento, l’investimento e il servizio della Esco.

Conclusioni

Per concludere, devo sottolineare  i punti fermi dell’intera filosofia presentata  all’interno di  questo documento :

  • gli investimenti sul risparmio energetico producono alta innovazione degli impianti;

  • generano consumi dimezzati e costi notevolmente inferiori rispetto alla spesa storica di riferimento;

  • generano altresì maggiore ricchezza, sia a favore dell’Investitore che della Comunità;

  • producono valore aggiunto : quello di creare crescita economica con rilevanti e strategici ritorni sociali e di benessere diffuso.


Questo è il mio contributo che nasce dall’ esperienza sul campo di questi ultimi anni. Mi auguro possa aprire una discussione ad ampio raggio, sia sul terreno scientifico che politico-legislativo. Buon lavoro a tutti.

 

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